La fotocopia del pass disabili non costituisce reato se la copia è grossolana

Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V Penale N. 38349

La fotocopia di un permesso disabili non è considerata un falso se non è realizzata per rendere l'autorizzazione confondibile con l'originale.

Stabilisce che la riproduzione in fotocopia di una autorizzazione amministrativa integra il reato di falso quando la fotocopia sia formata con modalità di imitazione tali da rendere il documento confondibile con I'originale sicché la fotocopia possa dirsi, per modalità attuative, una forma di contraffazione del documento.

Quando la fotocopia è predisposta senza alcuno dei detti accorgimenti e non è destinata a perdere la tipica valenza di mera documentazione della esistenza di un originale, non può dirsi realizzata la messa in pericolo della fede pubblica né la commissione della condotta tipica penalmente rilevante. (Fattispecie in tema di falsità del contrassegno per l'accesso alla zona ZTL).